Il Testamento Biologico – di Fabio Gerbini, Avvocato

Il testamento biologico, o biotestamento, è un documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità.

E’ lento ed accidentato il cammino dei diritti civili in Italia,strumentalizzato dai partiti politici in campagna elettorale permanente, con il risultato di relegare nelle retrovie il nostro paese fermo, rispetto ad altri più avanzati delegando impropriamente ai Giudici problematiche non più rinviabili quanto ad inquadramento normativo.

Offriamo oggi un piccolo contributo conoscitivo su una tematica (quasi) innovativa ma di certo interesse ed utilità. Trascorsi 5 anni dalla entrata in vigore, della legge n° 219 sul testamento biologico, risulta sorprendente constatare quanto sia ancora sconosciuta ai più la normativa posta a tutela del diritto alla vita,alla salute,alla dignità ed alla autodeterminazione della persona,albergando dubbi e nodi irrisolti che soltanto una specifica conoscenza può aiutare a sciogliere per arrivare a scelte razionali non emotive, o condizionate sotto il profilo etico-religioso.

Dopo un animato dibattito sia dottrinale che civile, la citata legge viene formulata attraverso 8 articoli che così sintetizziamo:

L’art. 1 disciplina le modalità di espressione e di revoca del consenso informato,la legittimazione ad esprimerlo e riceverlo,l’ambito e le condizioni;

L’art.2 interviene sul tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, della dignità nelle fase finale della vita;

L’art. 3 disciplina le regole per l’espressione del consenso da parte dei minori e incapaci a cui viene riconosciuto il diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione con ampie tutele;

L’art. 4 regola le disposizioni anticipate di trattamento,così dette DAT,con le quali il dichiarante enuncia i propri orientamenti sul fine vita nella ipotesi in cuisopraggiunga una perdita della propria capacità di intendere e volere.La redazione delle DAT, sempre rivedibile, può avvenire a pagamento presso un notaio o gratuitamente con atto pubblico,scrittura autenticata consegnata personalmente presso l’ufficio di stato civile del Comune di residenza che provvede alla annotazione in un apposito registro e poi trasmessa presso la banca dati del Ministero della Salute.

L’art.5,Pianificazione condivisa delle cure, tratta la relazione medico-paziente,mentre il 6, ricorda la Norma Transitoria, il 7 titola Clausola di invarianza Transitoria,l’8, La relazione alle Camere.

E’ di tutta evidenza l’importanza contenutistica dell’art 4. meglio, se supportata con alcuni riferimenti alla Carta Costituzionale e dalle indicazioni sulle modalità di composizione dei modelli.

COMMENTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

I NOSTRI PARTNER

SEGUICI SUI SOCIAL

Share This